Gli studenti, come titolari del diritto della “libertà di apprendimento”, sono protagonisti primari del cammino formativo, partecipano in modo creativo all’elaborazione e attuazione di esso, nelle forme rese progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le caratteristiche loro proprie di autenticità ed entusiasmo.
Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria (DPR 249/98 e successive modifiche ed integrazioni), nel quale la scuola è definita come "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio … comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti".
I valori democratici di riferimento nella vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla nostra Costituzione e si basano sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Il "Regolamento di Disciplina", nell’individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, intende porsi non solo come strumento sanzionatorio di comportamenti scorretti, ma come strumento di promozione di comportamenti e atteggiamenti responsabili sia a livello individuale che collettivo, nella convinzione che il rispetto della legge a tutti i livelli è strumento esso stesso per la promozione del diritto alla cittadinanza e allo studio. Per questo motivo tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Il Regolamento di Disciplina, nell’individuare le sanzioni e gli organi competenti a comminarle, si pone come strumento di trasparenza e di garanzia.
Tutte le disposizioni si applicano anche nel caso in cui le lezioni si svolgano con la didattica a distanza. A seguito dell’emergenza sanitaria in corso è stato redatto il Protocollo di sicurezza scolastico per il rischio Covid ad integrazione del Documento Valutazione Rischi; pertanto l’assolto rispetto delle norme e delle procedure in esso contenute rientra a tutti gli effetti nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro ed ogni trasgressione sarà sanzionata.
“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”. (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 1)
Per raggiungere gli obiettivi formativi che la Comunità Educativa del CFP Don Bosco propone è indispensabile osservare alcune norme e mantenere un comportamento educato che è anzitutto scelta personale e responsabile di ogni persona.
Il Direttore, gli insegnanti e ogni adulto parte della Comunità Educativa hanno il diritto e il dovere di intervenire in qualsiasi momento a tutela della disciplina, della buona educazione e dell’identità del Centro.
Strumenti privilegiati di comunicazione sono:
LIBRETTO SCOLASTICO: il libretto è personale e riservato, costituisce per l’allievo il documento ufficiale per le relazioni scuola/famiglia e ha valore giuridico.
In particolare serve alla famiglia per giustificare assenze e ritardi, per richiedere permessi di uscita anticipata.
Esso verrà consegnato all’inizio dell’anno formativo e dovrà essere firmato dall’allievo e da uno o entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà. Tale persona provvederà in seguito a firmare ogni comunicazione. L’allievo deve avere cura del libretto evitando disegni, cancellature e scritte e dovrà portarlo sempre con sé per esibirlo ad ogni richiesta degli insegnanti. In caso di smarrimento, danneggiamento o esaurimento degli spazi per le giustificazioni dovrà essere acquistato un duplicato al costo stabilito dal Centro. Falsificazioni e contraffazioni saranno disciplinarmente sanzionate come riportato nella relativa tabella. Si raccomanda ai genitori di controllarlo regolarmente, almeno una volta alla settimana.
REGISTRO ONLINE: è lo strumento primario di comunicazione scuola/famiglia per quanto riguarda:
L’accesso al portale è possibile mediante l’utilizzo di username e password personali fornite dal Centro alla famiglia e all’allievo. Si raccomanda ai genitori di controllarlo regolarmente per poter monitorare l’andamento scolastico del figlio e/o apporre le apposite firme richieste in caso di comunicazioni.
È necessario che il genitore non fornisca le proprie credenziali al figlio, in quanto l’istituzione scolastica non è più in grado di sapere se la famiglia è realmente a conoscenza della situazione scolastica del ragazzo.
Durante l'orario scolastico, compresi gli intervalli, l’allievo deve essere sempre presente al Centro. È richiesta la massima puntualità all’inizio e alla ripresa delle lezioni dopo l’intervallo e dopo la pausa pranzo. L’ingresso e l’uscita dai rispettivi ambienti scolastici sono regolati dal suono della campanella. È vietato allontanarsi dal Centro, anche durante l’intervallo o la pausa pranzo, senza previa autorizzazione del Direttore o del suo Delegato.
L’esonero dalla parte pratica di educazione motoria (parziale o totale) deve essere chiesto al Direttore o del suo Delegato con domanda scritta accompagnata da certificato medico. Tuttavia l’alunno è tenuto alla presenza alla lezione.
Dopo ogni assenza lo studente deve presentare al Direttore o suo delegato prima dell’inizio della prima ora del giorno di rientro giustificazione scritta sul libretto scolastico, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, anche se l’allievo è maggiorenne. Nel caso in cui la firma sia diversa da quella depositata in calce al libretto, le assenze non saranno giustificate e il Direttore o suo delegato deciderà il da farsi.
L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata in anticipo con il Direttore o suo delegato.
L’allievo privo di giustificazione o con giustificazione incompleta, oltre il secondo giorno dal rientro a scuola, non sarà ammesso alle lezioni, e, se minore, avrà l’obbligo di permanere nei locali della scuola. In tal caso, il Direttore o suo delegato si riserverà di contattare la famiglia, così come nel caso di assenze ricorrenti o con motivazioni poco chiare.
Si precisa che le assenze sono conteggiate in ore e non in giorni, pertanto sono calcolate come assenza anche le ore di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto all’orario scolastico.
Ai sensi della normativa regionale, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno il 75% dell'orario annuale, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
L’ingresso e l’uscita in orari diversi da quelli regolari devono essere richiesti mediante permesso debitamente firmato sul libretto scolastico e vidimato dal Direttore o dal suo delegato. La giustificazione dovrà essere presentata all’insegnante di classe.
ACCESSO E USO DEI LOCALI: Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico; non è consentito, quindi, affiggere poster, locandine, manifesti non in sintonia con l'ambiente. La stessa bacheca esposta in corridoio, deve essere utilizzata solo per le comunicazioni scolastiche e dal personale della scuola.
Non è consentito inoltre lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiale scolastico e/o utile allo svolgimento delle attività motorie o di laboratorio. Al cambio dell’ora tutti gli studenti devono rimanere in classe.
Durante gli intervalli e la ricreazione, nessuno può rimanere o accedere alle aule e ai laboratori senza la presenza di un formatore. Durante gli spostamenti tra i vari ambienti la classe deve rimanere compatta, evitando schiamazzi e comportamenti contrari alla sicurezza come correre per i corridoi e le scale.
ACCESSO ALLA SEGRETERIA: l’accesso alla segreteria è consentito agli allievi solamente al di fuori delle lezioni e in base all’orario previsto.
COMPORTAMENTO IN AULA/LABORATORIO: l’allievo dovrà mantenere un comportamento adeguato e consono agli ambienti, secondo la buona educazione e le indicazioni dei formatori (non si mangia, non si mastica chewingum, si chiede la parola per parlare, non ci si dondola sulla sedia, ecc.). Lo studente deve mantenere il posto assegnato ed essere munito di tutto il materiale necessario per la giornata; non si accettano richieste di uscita durante le lezioni al fine di prelevare il materiale da altre aule né è consentito di lasciarlo in deposito presso le stesse.
Le uscite per recarsi ai servizi sono possibili solo durante la seconda, terza, quinta e settima ora di lezione, uno per volta; qualsiasi richiesta di uscita sarà comunque valutata in maniera obiettiva dall’insegnante.
Gli allievi espulsi dall’aula devono sostare in corridoio, nei pressi dell’aula.
Gli utenti sono tenuti a seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dai formatori in materia antinfortunistica ed i regolamenti specifici dei vari laboratori.
INTERVALLO E RICREAZIONE: gli allievi utilizzeranno esclusivamente gli spazi indicati, opportunamente sorvegliati dagli insegnanti a tutela della sicurezza.
RACCOLTA DIFFERENZIATA: secondo la legislazione vigente è obbligatorio differenziare la raccolta dei rifiuti usufruendo degli appositi contenitori dislocati nelle aree comuni del Centro. Presso le aule saranno disponibili esclusivamente i contenitori di raccolta carta e secco non riciclabile. Per le modalità di differenziazione si dovrà fare riferimento ai cartelli esplicativi esposti.
SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI: Il Centro non è autorizzato a somministrare alcun medicinale. Nel caso di alunni con patologie che necessitano l’assunzione di farmaci di mantenimento o a scopo profilattico, la famiglia può richiedere la collaborazione della scuola. Il riferimento per la gestione di questo problema è costituito dalle Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola dei Ministero del Lavoro e MIUR del 25.11.05. Le situazioni nelle quali è ammessa la somministrazione sono quelle che non richiedono competenze specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica. In ogni caso è previsto che la scuola debba acquisire richiesta formale dei genitori e certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere che specifichi modalità e tempi di somministrazione, posologia e regole di conservazione.
L’organizzazione di questo “servizio” spetta al coordinatore educativo-didattico, che dovrà verificare la disponibilità tra il proprio personale innanzitutto tra gli addetti PS. È opportuno, in casi particolari, prevedere anche un addestramento “in situazione” da parte del medico curante. La scuola provvede a individuare locali idonei per la somministrazione e tenuta dei farmaci, e il coordinatore educativo-didattico ne autorizzerà l’accesso ai famigliari, in caso possano provvedere autonomamente.
Il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste.
Usufruiscono di tale “servizio” gli allievi con malattia cronica (patologia che non guarisce e che richiede terapia di mantenimento, es. asma, diabete), in cui i farmaci devono essere assunti con orari e posologia costanti, ma anche quegli allievi che sono affetti da patologie che possono comportare urgenze (es. convulsioni, shock anafilattico) prevedibili, con manifestazioni corrispondenti a quelle previste e descritte dal medico, in cui i farmaci devono essere somministrati con la modalità e la posologia prescritte. Nel caso che l’urgenza non presenti i sintomi descritti dal medico o riguardi un allievo per il quale non è stata avanzata alcuna richiesta, la gestione spetterà all’addetto PS e non dovrà essere somministrato alcun farmaco.
Certificazioni da acquisire per la somministrazione di farmaci agli allievi
1. richiesta dei genitori motivata (somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico e impossibilità di provvedere autonomamente), in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico
2. prescrizione medica intestata all’alunno recante:
● il nome commerciale del farmaco
● la modalità di somministrazione
● l’esatta posologia
● l’orario di somministrazione
3. istruzioni del medico curante, intestate all’alunno, indirizzate al coordinatore educativo-didattico, su posologia e modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti di cui devono essere descritti i sintomi e sui comportamenti da assumere nel caso il farmaco non risultasse efficace.
USO DI MEZZI INFORMATICI E PRIVACY:
È vietata senza autorizzazione della Direzione o di un suo delegato (docente), la realizzazione di immagini o registrazioni audio-video all’interno del Centro compresa la registrazione delle lezioni.
È vietato l’uso fraudolento di mezzi informatici, anche personali, quali rete wi-fi, internet, mail, social network nei confronti della scuola e/o dei compagni.
Viene considerata mancanza grave la diffusione tramite (posta elettronica, WiFi, chat, social network, ecc.) di materiale multimediale atto ad offendere la dignità delle persone o il prestigio del
Centro.
Sarà richiesta l’immediata rimozione del materiale inserito e saranno presi provvedimenti disciplinari in base alla gravità del fatto, anche in sede giuridica.
Accesso ad internet e password personale: per accedere ai servizi informatici del Centro viene assegnata, ad ogni allievo, una password strettamente personale non cedibile a terzi. L’utilizzo di una password altrui comporta la sospensione dei servizi informatici e sanzioni disciplinari.
Se necessario per le attività didattiche, il Centro può fornire l’accesso a Internet.
L’utilizzo di Internet ed il download devono essere sempre preventivamente autorizzati dal formatore.
È vietata e oggetto di interventi disciplinari la navigazione in siti che abbiano contenuti contrari
all’ispirazione e all’orientamento del Centro. A tale scopo tutto il traffico viene monitorato.
DIVIETO DI FUMO: secondo la legislazione vigente è assolutamente vietato fumare all’interno del Centro, sia nei locali interni che nei cortili, qualsiasi tipo di sigarette: commerciali, non commerciali, elettroniche. Per i trasgressori si prenderanno le sanzioni previste successivamente.
USO DI CELLULARI E DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: Ne è consentito l’uso solo durante le ricreazioni. Durante le lezioni i cellulari e tutti i dispositivi multimediali non inerenti all’attività formativa devono essere spenti e riposti nell’apposito armadietto. Se i telefoni vengono trovati in possesso dell’allievo durante le lezioni o se l’attività didattica viene interrotta dal suono di un cellulare, se ne prevede il ritiro e la comunicazione ai genitori mediante il registro elettronico, verranno restituiti solo al genitore dal giorno successivo al ritiro.
BULLISMO: Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di uno studente/alunno, definito ”bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro studente/alunno, percepito come debole, definito ”vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo è ritenuto mancanza grave o gravissima. Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete che in pochissimo tempo danneggia la reputazione della vittima in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo è ritenuto mancanza gravissima. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici (formatore, Direttore) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi, omertosamente, mostra indifferenza a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva e chi comunque concorre alla condotta.
Ruoli e compiti delle varie figure:
1. IL DIRETTORE:
2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”
3. IL COLLEGIO FORMATORI:
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:
5 IL COORDINATORE DI CLASSE:
6. IL FORMATORE:
7. I GENITORI:
8. GLI ALLIEVI:
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo per i quali si dispongono le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina con percorso di mediazione e relativa segnalazione alle autorità competenti:
Bullismo:
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
• l’intenzione di nuocere;
• l’isolamento della vittima.
Cyberbullismo:
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione,
messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line;
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previste dalla legge 71/2017.
Una volta accertato quanto sopra, “salvo che il fatto costituisca reato, (…) il direttore o il formatore delegato che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. (art. 5 comma 1 L.71/2017). “
BESTEMMIA: è assolutamente vietato bestemmiare in qualsiasi ambiente.
INTRODUZIONE DI PORNOGRAFIA: è vietato introdurre, utilizzare o diffondere materiale offensivo della persona sia sotto forma cartacea che multimediale.
INTRODUZIONE E/O USO DI ALCOLICI E SOSTANZE STUPEFACENTI: è fatto divieto di introdurre e utilizzare qualsiasi bevanda alcolica o sostanza stupefacente (droga).
BENI PERSONALI E FURTO: è vietata la sottrazione o la ricettazione di qualsiasi bene della scuola e non, nonché il furto ai danni di terzi. Si invita a non portare a scuola oggetti di valore non attinenti l’attività didattica.
Il Centro non è tenuto in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli allievi, tra cui abbigliamento, libri, mezzi di locomozione, ecc., né assume alcuna responsabilità o risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o introdotti all’interno dell’Istituto. È fatto obbligo agli stessi allievi di apprestare tutte le cautele necessarie per impedire a loro carico qualsiasi evento dannoso.
DANNEGGIAMENTO DI LOCALI E ATTREZZATURE: in caso di danneggiamento o manomissione l’allievo responsabile e la sua famiglia sono tenuti a risarcire il danno arrecato. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile con sicurezza, il risarcimento in quota parte è richiesto a ogni studente che utilizza tale locale o attrezzatura.
SEGNALAZIONE E DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA:
Il Direttore della Casa e il Direttore della Scuola hanno la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l’esterno.
E pertanto deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio.
Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.
I minori possono essere autori di reati, ossia degli stessi reati degli adulti.
Nell’ambito scolastico gli episodi di bullismo concentrano intorno a sé la maggior parte dei reati commessi dagli alunni. Il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: il bullismo, però, costituisce la somma e/o la ripetizione di reati previsti dall’ordinamento, quali la violenza privata, l’estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento, la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti. Quale che sia lo scenario, comunque, il Direttore della Casa, ricevuta notizia del reato, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’interno dell’istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.
La denuncia va effettuata quale che sia l’età dell’autore del reato (e quindi anche per i minori di anni 14): ogni valutazione circa il rilievo dell’imputabilità è rimessa esclusivamente all’Autorità giudiziaria.
La denuncia può essere fatta sia in forma orale (presso gli uffici della Polizia di stato o dei Carabinieri che provvederanno direttamente alla verbalizzazione ed all’inoltro all’autorità giudiziaria competente) sia in forma scritta, con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione della stessa. La denuncia può anche essere trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni. Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al “racconto” del fatto, l’identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. Anche in questo caso, la denuncia va fatta senza ritardo in rapporto alla gravità dei fatti.
La responsabilità disciplinare è personale.
Essa è assunta per mancanze disciplinari, le quali sono costituite dai comportamenti dello studente considerati reato dalla vigente legislazione ovvero che violano i doveri stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 o quelli contenuti nei punti precedenti del presente Regolamento ovvero le violazioni del progetto educativo.
a) Mancanze: lievi-gravi-gravissime
In ogni caso sono considerate mancanze lievi:
Reiterata dimenticanza del libretto scolastico; ritardi ripetuti non dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ritardi al rientro dall’intervallo o al cambio dell’ora; mancata o non tempestiva presentazione della richiesta di giustificazione in caso di assenza; prolungamento senza motivo dell'uscita autorizzata dalla classe; sosta durante le ore di lezione nei corridoi e avanti ai distributori; interruzione ripetuta e deliberata della lezione, rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate o futili; disturbo della lezione anche chiacchierando con i compagni durante spiegazioni, interrogazioni e compiti in classe; richiesta ripetuta di uscita dall'aula senza valido motivo; indisponibilità a verifiche e valutazioni; mancato svolgimento dei compiti assegnati a casa. Comportamento non adeguato sui mezzi di trasporto, adozione di un abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico, mancanza materiale didattico, (danneggiamento del tesserino di riconoscimento per negligenza non so se da mettere o no inteso come tesserino che diamo ai ragazzi che vanno in stage), danneggiamento del libretto scolastico per negligenza, dimenticanza della chiave dell’armadietto personale, dimenticanza utilizzo DPI.
In ogni caso sono considerate mancanze gravi:
Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Uso del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le lezioni; uso di linguaggio volgare; imbrattamento di oggetti e ambienti della scuola; adozione di un linguaggio non adeguato all’ambiente scolastico; lancio di oggetti dalla finestra; fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze; assenze ingiustificate ripetute; falsificazione della altrui firma;; possesso non autorizzato delle credenziali di accesso alla rete internet della scuola di altri soggetti; manomissione del registro elettronico; diffusione in vario modo di scritti, immagini o filmati che siano lesivi del decoro e del buon nome dell’istituto o di persone legate a vario titolo ad esso; scrittura sui muri, porte, arredi, e attrezzature; rottura e/o danneggiamento di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari; incisioni su banchi, porte, muri; sottrazione di beni, valori e oggetti, manomissione e/o distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le minacce, le percosse e le ingiurie rivolte al personale della scuola ovvero ad altri studenti sia in forma scritta che verbale, danneggiamento del libretto scolastico per atto voluto, uscita dall’istituto senza permesso.
In ogni caso sono considerate mancanze gravissime:
Tenere, ripetutamente nel corso del tempo, comportamenti offensivi e/o aggressivi individualmente o in gruppo ai danni di uno o più alunni con lo scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi, attraverso aggressioni fisiche (percosse, spinte, prepotenze fisiche), verbali (ingiurie, diffamazioni, ricatti, intimidazioni, vessazioni, insulti) o indirette. Tali comportamenti sono puniti anche se tenuti attraverso varie forme di comunicazione social e comunque on line e comunque mediante uso di dispositivi elettronici, e quindi indipendentemente dal loro verificarsi nell'arco temporale della presenza a scuola, rilevando esclusivamente l'essere posti in essere a danno di altri membri della comunità scolastica. L’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le lesioni fisiche a persone; tenere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.). La falsificazione e/o il fraudolento utilizzo di profili social altrui.
Per i comportamenti che non rientrano nelle esemplificazioni sopra riportate, si adotterà, per quanto possibile, il criterio dell’analogia.
b) Sanzioni
In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, anche cumulativamente, le seguenti sanzioni:
a. Il richiamo verbale;
b. Il richiamo scritto sul registro elettronico visibile ad allievo e alla famiglia;
c. Ammonizione scritta del Direttore/responsabile disciplina;
d. La sospensione temporanea dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, fino ad un massimo di giorni 15;
e. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni;
f. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;
g. L’ esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di qualifica.
Rimane salva la sanzione amministrativa per chi non ottempera al divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze.
Le infrazioni lievi sono sanzionate dal formatore che le rileva con il richiamo verbale e/o scritto. Nel caso di recidiva o nel caso in cui le circostanze lo richiedano, viene irrogata la sanzione dell’ammonizione scritta del Direttore/responsabile disciplina.
Nel caso in cui l’allievo prenda quattro note disciplinari nell’arco del trimestre il consiglio di disciplina viene convocato per valutare la gravità delle mancanze.
Le infrazioni gravi vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni. È possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle lezioni sia con obbligo di frequenza, vale a dire che l’allievo ha l’obbligo di recarsi a scuola, ma non è ammesso alle lezioni, facendo attività alternative.
L’allontanamento dello studente può essere disposto anche quando ha commesso reati gravi o il suo comportamento costituisca pericolo per l’incolumità delle persone: in tal caso la durata sarà commisurata alle esigenze della situazione e l’atto viene adottato dal Direttore con procedura d’urgenza, fatta salva la necessità di confermare l’allontanamento da parte dell’Organo deputato all’irrogazione della sanzione con la procedura prevista al punto e.
Le infrazioni gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, per un periodo superiore a 15 giorni.
La sanzione che provoca l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni può essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
a. Devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve concretizzarsi una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
b. Il fatto commesso dev’essere di tale gravità da richiedere una deroga all’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
La sanzione che provoca l’allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di qualifica, può essere adottata se ricorrono due condizioni:
a. Dev’esserci una recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
b. Non sono attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l’anno scolastico.
L’eventuale ritiro dalla scuola e/o il trasferimento ad altro Centro non interrompe il procedimento disciplinare.
c) Sanzioni alternative
Può essere prevista, anche in aggiunta alle sanzioni previste al punto 7a, la possibilità di prestare attività a favore della comunità scolastica. Le attività previste consistono nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla scuola, in linea con il progetto educativo della scuola. A titolo di esempio le attività possono essere: volontariato; pulizia ambienti; piccole manutenzioni; attività di ricerca e studio con approfondimenti relativi ai fatti accaduti, lavori di Segreteria, nel pieno rispetto del Regolamento sulla privacy (GDPR 2016) e delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09)
d) Organi disciplinari
Gli organi che irrogano sanzioni disciplinari possono essere individuali (formatore, responsabile disciplina e Direttore) e collegiali (Consiglio di disciplina).
Il Consiglio di disciplina è costituito da 3 docenti coordinatori di classe formatori, dal responsabile disciplina del Centro e dal Direttore del CFP che lo presiede.
Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere adottate solo dal Consiglio di disciplina. Gli Organi disciplinari collegiali si riuniscono in presenza o, nel caso di divieto di riunione, a distanza.
In particolare:
La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso specifico e previo consenso dell'alunno o dei suoi genitori, se minorenne.
L'organo competente ad infliggere sanzioni di un certo grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
e) Il procedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a. e b. del presente Regolamento sono assunte dal formatore dopo aver esplicitato con chiarezza al singolo alunno le motivazioni che lo inducono ad adottare il provvedimento: in caso di contestazione da parte dell’allievo il tutto deve essere verbalizzato nel registro on-line.
Salvo i casi di irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a., b., il procedimento disciplinare è avviato dal Direttore o suo delegato in forma semplificata per la sanzione di cui alla lettera c., mediante contestazione scritta e dettagliata nel registro on line.
Per le sanzioni di cui alle lettere d, e, f, g, il Direttore o suo delegato predispone comunicazione scritta dell'avvio del procedimento contenente:
• Indicazione sommaria del fatto;
• Avviso della convocazione davanti al Consiglio di disciplina con indicazione di data, ora e sede;
• Avviso della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto di difesa, anche con l'audizione personale o l'assistenza di persona di fiducia e di prendere visione e/o estrarre copia;
• L'individuazione del responsabile dell'istruttoria.
La convocazione è comunicata tempestivamente allo studente maggiorenne e/o ai genitori, se minorenne.
Il Consiglio di disciplina, di fronte a fatti gravi, deve essere convocato nel più breve tempo possibile da parte del Presidente dell’Organo Collegiale, compatibilmente con le esigenze di difesa e, comunque, non oltre tre giorni.
L'alunno minorenne che accetta di intervenire al procedimento deve essere accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale, appositamente invitato.
Ogni alunno sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
Il Direttore o suo delegato provvederà nell’immediatezza a dare comunicazione alla famiglia delle predette circostanze e della possibilità di presentare ricorso, che non sospende comunque il provvedimento, all’organo di garanzia entro il termine di 5 giorni decorrenti dal ricevimento del provvedimento disciplinare. Nel caso di presenza del genitore all’audizione, la comunicazione della sanzione deve prevedere anche i termini del ricorso e l’organo deputato a riceverlo. Può inoltre, secondo quanto previsto al punto h), essere richiesta la sospensione della sanzione, alle sole condizioni ivi previste.
Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le informazioni raccolte, utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali testimoni in grado di riferire e le memorie scritte eventualmente depositate.
Davanti al Consiglio di disciplina si procede all'audizione, se presenti, dello studente individuato come responsabile, degli esercenti la responsabilità genitoriale e di eventuali persone da questi indicate come difensori o testimoni e si annota l'eventuale richiesta di sanzione alternativa.
All'esito dell'istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa sanzione.
Della deliberazione viene redatto verbale contenente:
a) L'indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante;
b) Gli estremi dell'episodio;
c) I nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati;
d) Le ragioni dello studente passibile di sanzione;
e) La motivazione del provvedimento finale;
f) La sanzione disciplinare inflitta e l'eventuale sanzione alternativa;
g) L'attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile convertire la sanzione;
h) Il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l'Organo di Garanzia Interno, pari a cinque giorni;
i) la delibera è comunicata direttamente mediante consegna di copia scritta allo studente interessato e, se minorenne, agli esercenti la responsabilità genitoriale se presenti all’audizione; nel caso di assenza all’audizione, la delibera di cui sopra è inviata nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno successivo attraverso il registro elettronico ed il libretto personale ed è inserita nel fascicolo personale dell'allievo con eventuale omissione dell'identità di terzi.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni dall’avvio, prorogabili di ulteriori giorni quindici per esigenze istruttorie.
f) Comunicazione delle sanzioni
Delle sanzioni di cui alle lettere b, c, del punto 7b del presente Regolamento la famiglia è informata attraverso il registro elettronico.
Tutti gli altri provvedimenti adottati devono essere integralmente comunicati per iscritto alla famiglia, con lettera da inserire in copia agli atti della scuola e nel fascicolo personale dell'alunno.
Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, come quest'ultimo, lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio ad altra tipologia di istruzione. Nel caso in cui nel testo della sanzione si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del Regolamento UE 679/2016, così come attuato dal Decreto Legislativo n.101 del 10/08/2018.
Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
g) Organo di Garanzia Interno
L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto è costituito dal coordinatore didattico, che lo presiede, dal Coordinatore pastorale, da due docenti designati dall’Assemblea dei formatori e da uno studente maggiorenne e da un genitore; nel caso di impossibilità di designare lo studente maggiorenne viene elevato a due la rappresentanza dei genitori; le diverse componenti designano anche un membro supplente. I componenti designati nell’Organo di garanzia interno non possono far parte del Consiglio di disciplina, i membri durano in carica un anno scolastico.
L’Organo di garanzia è competente a decidere sui ricorsi in materia disciplinare e sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R. 24.06.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, anche contenute nel Regolamento dell'Istituto e a formulare proposte al Direttore in merito ad eventuali modifiche al presente Regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto educativo di Corresponsabilità.
In caso di incompatibilità di un membro (in quanto interessato ai fatti oggetto di decisione o membro dell'organo che ha inflitto la sanzione), questo verrà sostituito dal membro supplente. La sostituzione opera anche in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). L'Organo di Garanzia è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La riunione dell’Organo di garanzia è valida anche a distanza, qualora sia vietato l’incontro in presenza.
h) Impugnazioni
Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro cinque giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto all'Organo di Garanzia Interno istituito dalla scuola.
Lo studente sanzionato, o l’esercente la responsabilità genitoriale nel caso di minorenne, presente in sede di audizione e che ha ricevuto in tale sede la notifica della sanzione, può chiedere la sospensione della sanzione invocando il possibile danno grave ed irreparabile e presupponendo i requisiti del fumus boni iuris, presentando richiesta immediata contestualmente alla notifica del provvedimento.
In tal caso la sanzione è sospesa, in attesa del pronunciamento dell’Organo di Garanzia.
L'Organo di Garanzia decide in via ordinaria entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.
L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
L'ammissibilità del ricorso, pena l'irricevibilità, è legata a:
• aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
• carenza di motivazione,
• eccesso della sanzione.
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può:
a- confermare la sanzione,
b- riformare la sanzione,
La riforma della sanzione a sua volta può comprendere una o più delle seguenti azioni:
a- modifica parziale o totale;
b- annullamento;
c- remissione al medesimo organo irrogante per una nuova valutazione sulla base di nuovi criteri o evidenze;
d- remissione ad altro organo irrogante qualora nella fase analitica sia emersa l'incompetenza dell'organo che ha inflitto la sanzione;
Il provvedimento dell'Organo di Garanzia Interno di applicazione della sanzione ha carattere definitivo.
i) Quadro riassuntivo delle mancanze e delle sanzioni
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